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GLOSSARIO SULLA PRINCIPALE TERMINOLOGIA UTILIZZATA NEL LINGUAGGIO TECNICO DEL SISTEMA PROFESSIONALE - ISTRUZIONE - LAVORO
AIUTI DI STATO
Riguardano il trasferimento di risorse statali (sottoforma di sovvenzioni, riduzioni di tassi d'interesse, garanzie di credito ed altre forme) da parte di uno Stato membro a favore di alcune imprese che esercitano attività economica, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro. Gli aiuti di Stato, in quanto selettivi e quindi differenti dalle "misure generali" applicabili a tutte le imprese di tutti i settori economici di uno Stato membro, possono falsare la concorrenza e alterare il funzionamento del mercato. Per evitare tale rischio esiste una regolamentazione comunitaria in proposito: L'art.87 del Trattato CE, stabilisce che gli aiuti di Stato, in linea di principio, sono incompatibili con il mercato comune, tuttavia elenca una serie di condizioni che li rendono compatibili. In ogni caso l'art.88 conferisce alla Commissione Europea il compito di controllare tali aiuti e determina l'obbligo per gli Stati membri di darne comunicazione alla Commissione ("obbligo di notifica") e ottenerne autorizzazione preventiva. Le procedure da applicare in materia sono contenute nel regolamento CEE n.659 del 1999. Per aiuti di esigua entità si applica la regola del de minimis
ALTERNANZA FORMAZIONE LAVORO
Modalità formativa che prevede l'alternanza di attività didattiche con momenti di formazione nelle sedi produttive. Pratica fortemente evidenziata dalla recente normativa e dalle politiche di riforma basate sulla integrazione del sistema istruzione formazione e lavoro e che trova applicazione in diversi ambiti: staqe all'interno di percorsi formativi, tirocini formativi e di orientamento, apprendistato, percorsi integrati per l'assolvi mento dell' obbligo formativo , Formazione Integrata Superiore FIS , corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.
APPRENDISTATO
E' uno dei più antichi rapporti di lavoro utilizzato per acquisire, da parte dell'apprendista, competenze specifiche dell'attività lavorativa che è chiamato a svolgere. Il nuovo modello di apprendistato individuato dalla L 196/97,art.16 e da una serie di decreti attuativi, (I numerosi rinvii ad ulteriori normative indicano l'intenzione di pervenire ad una disciplina organica della materia) contiene importanti modifiche rispetto al passato.
Le ultime modifiche sono state apportate dalla Legge 30/2003, cosiddetta Legge Biagi che ha introdotto tre differenti tipologie:
Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione:
E’ finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale, così come prevedeva il vecchio contratto di apprendistato.
Possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni (fino a 29 anni se laureati) e gli adolescenti tra i 15 e i 18 anni; il contratto non può superare la durata di 3 anni.
Apprendistato professionalizzante:
E’ finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale attraverso la formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base , trasversali e tecnico professionali.
Possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Per i giovani in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge n° 53/2003 sulla Riforma dei cicli scolastici, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
La durata del contratto non può essere inferiore a 2 anni e superiore a 6.
Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi ad alta formazione.
E’ finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore.
Possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Per i giovani in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge n° 53/2003 sulla Riforma dei cicli scolastici, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
La durata del contratto e la relativa regolamentazione è rimessa alle sole Regioni.
Alle Regioni è demandato il compito di definire i profili formativi per ogni tipologia di contratto di apprendistato.
AGENZIA FORMATIVA
Termine generale sotto cui si ricomprendono nuovi modelli di soggetto formativo, basati sulla capacità di erogare un mix articolato di servizi, coerente con le linee di riforma del sistema educativo-formativo e dei servizi all'impiego. Tra le sue caratteristiche essenziali vengono considerate la centralità dell'individuo/cliente ed il suo diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita nonché l'offerta di servizi integrati lungo l'asse "educazione/formazione/lavoro". Altro elemento fondamentale è la capacità di operare sia sul mercato pubblico che su quello a domanda e risorse private e di sviluppare un rapporto specifico ed integrato con il proprio territorio, in termini presidio dei â sistemi locali di competenze, anche attraverso lo sviluppo di modelli di rete. A garanzia di qualità del mix di servizi offerti elemento essenziale è il presidio continuo dello sviluppo professionale delle proprie risorse umane. Per la sua natura di nodo di rete ed agente di sviluppo, un centro agenzia dovrebbe infatti dotarsi di un modelo organizzativo che gli consenta di gestire in modo adeguato i propri processi interni di apprendimento
ASSE
Ciascuna delle parti in cui vengono divisi gli Obiettivi del Fondo Sociale Europeo (FSE) in funzione de§ti interventi individuati come prioritari e delle tipologie di azioni ammissibili. Si articola ulteriormente in "misure" . Viene definito asse prioritario: "ciascuna delle priorità strategiche inserite in un quadro Comunitario di sostegno o in un intervento, cui si accompagnano una partecipazione dei Fondi e degli altri strumenti. finanziari, e le corrispondenti risorse finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di obiettivi specifici". (da Regolamento CE n.1260/99; art.9)
ATTIVITA' FORMATIVA AD OCCUPAZIONE GARANTITA
Sono le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo stato membro per la gestione di un intervento, oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare la funzione. Nel caso in cui lo Stato membro designi una autorità di gestione diversa da se stesso, definisce tutti i rapporti con l'autorità di gestione e con l'autorità o organismo che ha funzioni di pagamento per la realizzazione dell'intervento (vedi "autorità di paqamento) (da Regolamento CE n.1260/99; art.9)
AZIONE
Attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del FSE. Vengono definite azioni innovative le attività che contribuiscono all'elaborazione di metodi e pratiche innovativi intesi a migliorare la qualità degli interventi finanziati dagli obiettivi comunitari. Queste azioni comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze. (da Regolamento CE n.1260/99; art.22) Le attività ammissibili indicate dal regolamento FSE per il conseguimento degli obiettivi comunitari sono suddivise nelle seguenti tipologie: a) assistenza alle persone b) assistenza a strutture e sistemi - c) misure di accompagnamento.
BILANCIO DI COMPETENZE
Con tale termine ci si riferisce ad un procedimento organizzato, comprendente un insieme di pratiche metodologicamente differenziate, mirato alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze in possesso di un individuo, in qualsiasi fase della propria vita personale e professionale. L'intenzione di verificare le proprie competenze e prenderne consapevolezza, ne fa uno strumento di orientamento, motivazione e supporto alla costruzione di un proprio progetto formativo o professionale. Molto praticato in Francia, dove è - per legge - un diritto individuale del lavoratore, viene sperimentato ed applicato in Italia da specialisti in vari campi di intervento nell'ambito del trattamento delle risorse umane (psicologi, ergonomi, formatori). Pratica innovativa di crescente utilizzo che in alcuni casi compare quale servizio specialistico nell'ambito dei nuovi servizi per l'impiego.
Il bilancio delle competenze può essere utile alla persona nella ricostruzione e valutazione del possesso individuale di determinate competenze, in funzione del loro riconoscimento/certificazione, al fine di una loro maggiore spendibilità nel sistema formativo elo professionale (crediti formativi ).
BOTTOM UP
Termine inglese (Ietteralmente approccio ascendente) che indica il coinvolgimento nella pianificazione, realizzazione e valutazione degli interventi formativi di attori chiave dello sviluppo economico territoriale. In / alcuni programmi di interesse comunitario è motivo di valutazione del progetto.
BUSINESS PLAN
Business Plan (detto anche piano di fattibilità o piano d'impresa o piano d'affari) è uno strumento fondamentale che serve all'aspirante imprenditore sia per verificare le sue idee, sia per presentarsi a potenziali finanziatori. In esso vanno indicate alcune informazioni importanti tra le quali il tipo di impresa che si intende avviare, il prodotto servizio che si intende offrire, le strategie di marketing che si hanno in mente oltre che il fabbisogno di risorse economico-finanziarie.
CENTRI PER L'IMPIEGO
Strutture territoriali istituite nell'ambito del riassetto delle funzioni del collocamento al fine di favorire il funzionamento del mercato del lavoro (Decr. Leg.vo no469/97, LR Marche n.38/98 art.21e 22) finalizzate alI' integrazione delle nuove competenze regionali in materia di formazione professionale, orientamento e politiche attive del lavoro. Attualmente nelle Marche sono stati istituiti 13 Centri per l'impiego, ai quali verranno affiancati, in base all'art 23 della LR 38/98, i Centri locali per la formazione. Un ruolo chiave per la loro organizzazione è attribuito alle Province. In base agli standard previsti dal piano triennale per le politiche attive del lavoro nelle Marche i servizi per il pubblico (individui ed imprese) da attivare entro il 2002 riguardano: accoglienza, informazione, incrocio domanda-offerta di lavoro e consulenza alle imprese, consulenza orientativa per il lavoro, sostegno all'inserimento lavorativo, adempimenti amministrativi, orientamento e inserimento lavorativo dei disabili, progettazione di interventi formativi, sostegno alla creazione di impresa. (Servizi per l’'impiego)
CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI
Centri nei quali si propone e si attua l'offerta formativa finalizzata all'educazione degli adulti (EDA). I CTP sono stati istituiti dal Ministero della PI unitamente ai Comitati Provinciali, tramite i Provveditorati agli studi (Ordinanza ministeriale n.455 del 29 luglio 1997) in linea con le indicazioni europee e nazionali in merito alla strategia per l'apprendimento durante tutto l'arco della vita ed alla formazione integrata I CTP si configurano come "luoghi di lettura dei bisogni, progettazione di certificazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusione della documentazione". L'offerta formativa dei CTP si è finora caratterizzata per due tipi di interventi: i corsi di istruzione, per il conseguimento di un titolo di studio e percorsi di alfabetizzazione funzionale per materie quali l'informatica, la lingua straniera e l'italiano per gli stranieri. Una recente direttiva del Ministero della P.I. indica, tra le tipologie degli interventi, anche percorsi integrati di istruzione e formazione nonché progetti pilota per l'integrazione dei sistemi formativi, destinati soprattutto alle fasce deboli della popolazione e del mercato del lavoro. In tal modo i CTP sono "centri di servizio che concorrono all'attuazione dell'offerta formativa integrata attraverso accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado". I CTP hanno di norma configurazione distrettuale (ma possono essere anche interdistrettuali) e sono allestiti in prevalenza presso le Scuole medie. Nelle Marche sono attualmente 9 (in tutt'Italia circa 400), coordinati a livello provinciale da appositi Comitati (Vedi indirizzario) e con l'assistenza tecnica dell' IRRSAE. In base alla programmazione della Regione Marche, la rete dei CTP verrà potenziata sia con l'avvio di altri 4 Centri sia con una intensificata attività di concertazione con i Centri per l'impiego e con gli enti del territorio.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Procedimento con il quale viene riconosciuto il valore legale delle competenze possedute da un individuo, facilitandone la loro spendita in termini di "crediti formativi" nell'ambito del sistema educativo e formativo. Le competenze così certificate, da parte di un soggetto a ciò abilitato, divengono la base per l'accesso dell'individuo a percorsi formativi flessibili, modulari ed individualizzati, lungo l'intero corso della vita. La certificazione come pratica estesa è possibile solo in presenza di un sistema di standard formativi che costituiscano il riferimento nazionale (e il1 prospettiva europeo) per riconoscere il possesso di competenze in modo univoco e confrontabile.
La certificazione delle competenze va distinta dalla valutazione e dal riconoscimento delle competenze in termini della loro differente spendibilità, poiché solo la certificazione ha valore legale.
La valutazione va infatti intesa come insieme di prassi, tra le quali il bilancio di competenze, che consentono la messa in evidenza del livello di conoscenze e abilità possedute dal singolo soggetto. La valutazione può assumere modalità realizzative differenti a seconda se sia funzionale al riconoscimento (per l'individuo ai fini della trasparenza) o alla certificazione.
Ad oggi la certificazione spetta al Ministero della Pubblica Istruzione (per i percorsi scolastici) ed alle Regioni (per i percorsi di formazione professionale), mentre il sistema ECTS è relativo ai soli crediti formativi in ambito universitario.
Sono certificabili anche le competenze acquisite dall'individuo in percorsi di formazione-lavoro (es. contratti a causa mista) o attraverso le proprie esperienze lavorative, come credito spendi bile per l'acquisizione di una qualifica professionale.
CERTIFICAZIONE ISO
Attestazione formale della conformità rispetto a standard definiti a livello internazionale per la garanzia della qualità dei prodotti e dei processi. Tale certificazione volontaria viene rilasciata all'organismo richiedente da un ente di certificazione accreditato, sulla base dell'effettivo possesso dei requisiti previsti dalle norme definite da ISO (International Standars Organization) ed adottate da CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) UNI (Unificazione Normative Italiane)
COFINANZIAMENTO
Principio generale secondo il quale i finanziamenti derivanti dai â fondi strutturali devono essere integrati da quote nazionali di finanziamento provenienti dal fondo di rotazione, leggi di settore e/o contributi aziendali.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - CIPE
E' stato istituito con Legge n°48 del febbrai01967. Presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha il compito di predisporre gli indirizzi della politica economica nazionale, di indicare le linee generali per l'elaborazione del programma economico nazionale, di indicare le linee generali per l'impostazione del progetto di bilancio di previsione per lo Stato, di promuovere le direttive generali per l'attuazione del programma economico nazionale e promuovere e coordinare a tale scopo l'attività della pubblica amministrazione. Esamina la situazione economica generale e promuove l'azione di armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie.
COMMISSIONE EUROPEA - C.E.
Organo di governo della Unione Europea con poteri e funzioni necessari a garantire l'applicazione di tutte le disposizioni del Trattato. La Commissione può prendere decisioni, formulare raccomandazioni emanare direttive e pronunciare pareri. E' composta di 20 membri, con a capo un Presidente, nominati di comune accordo dai governi degli Stati facenti parte dell'Unione. Il suo mandato è quinquennale, rinnovabile, e comporta piena indipendenza sia nei confronti dei singoli governi che del Consiglio Europeo. In politica economica stabilisce le linee guida dell'Unione europea e relaziona al Consiglio sulla evoluzione delle finanze pubbliche e sui deficit eccessivi degli Stati membri.
COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE
Documento tecnico-operativo che dà attuazione alle strategie ed agli assi prioritari degli interventi previsti nel PO Regionale. Il documento contiene gli elementi dettagliati a livello di misure e viene trasmesso alla Commissione Europea a titolo informativo. La sua elaborazione è prevista dal Regolamento CE1260/99 art.9, lett.m).La Regione Marche ha provveduto con DGR 63 del 17 gennaio 2001 all'adozione del Complemento di programmazione del proprio Proqramma Operativo Reqionale ob.3 2000-2006
CONTRATTO DI INSERIMENTO – Ex CFL
E’ una nuova tipologia contrattuale finalizzata ad agevolare l’ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune particolari categorie di lavoratori, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato con testo lavorativo.
Il contratto di inserimento è indirizzato alle seguenti categorie di persone:
Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
Disoccupati di lunga durata fino a 32 anni;
Lavoratori con più di 45 anni privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
Lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
Donne di qualsiasi età residenti in una area dove il tasso di disoccupazione femminile sia superiore del 10% a quello maschile;
Persone riconosciute da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a 9 mesi e non può essere superiore ai 18 mesi.
Nel caso in cui l’assunzione sia diretta all’inserimento di persone affette da un handicap fisico, mentale e psichico, la durata del contratto può essere estesa fino ad un massimo di 36 mesi.
COORDINAMENTO
Attività della Commissione Europea per il potenziamento degli effetti degli interventi comunitari finanziati con i Fondi strutturali Si effettua mediante Piani, Quadri Comunitari di Sostegno i Programmi operativi ed i DOCUP , ovvero attraverso la sorveglianza e la valutazione degli interventi eseguiti in forza ad un obiettivo, nonché infine attraverso gli orientamenti generali della CE (Regolamento CE 1260/99 art. 1 O)
CREDITO FORMATIVO
Riconoscimento ad un individuo del possesso di competenze, acquisite attraverso varie modalità nel proprio percorso formativo e/o professionale, in vista di una loro valorizzazione individuale (maggiore consapevolezza delle proprie risorse...) e collettiva (trasparenza dei saperi) nell'ambito dei processi formativi. Il credito formativo rappresenta un requisito essenziale per l'apprendimento lungo il corso della vita (long life learning), nella logica dell'economia del sapere. Costituisce, se certificato, un diritto individuale per il suo portatore, consentendogli l'accesso ad una formazione flessibile (nel tempo) ed individualizzata (nei contenuti), basata sulla progressiva capitalizzazione del sapere in termini di competenze. Il valore legale dei crediti ne permette infatti la spendibilità in qualunque subsistema formativo ed educativo sull'intero territorio nazionale. L'ISFOL, nel distinguere la certificazione dal riconoscimento del credito formativo. definisce quest'ultimo come un "atto che assume valore sociale/individuale e non legale. Ciò significa che l'ambito in cui esso è valido è circoscritto ad un ben identificato insieme di soggetti, secondo un protocollo fra essi mutuamente definito, non assumendo pertanto valore generale" . Attualmente non vi è una modalità formale di valore nazionale per il riconoscimento/certificazione dei crediti; nell'ambito della formazione professionale viene però prevista dalla Legge196/97 ed in particolare dal regolamento attuativo dall'art. 17, al momento ancora in bozza. Per l'utilizzabilità dei crediti è determinante il livello di integrazione di sistema tra le diverse agenzie formative ed educative che fanno riferimento al Ministero della Pubblica Istruzione, M. dell'Università, M. del Lavoro, Regioni. La Regione Marche ha avviato una sperimentazione denominata Progetto Athena per lo sviluppo di un modello di accreditamento delle strutture formative e certificazione dei crediti formativi, articolata su tre filiere formative: obbligo formativo e apprendistato, I.F.T.S. e formazione continua.
DE MINIMIS
La regola del de minimis riguarda gli Aiuti di Stato e si basa sul principio che gli aiuti di importo esiguo concessi ad alcune imprese non hanno alcun impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri. La regola fissa una cifra assoluta quale soglia di aiuto (attualmente 200.000 Euro su un periodo di tre anni a decorrere dal primo aiuto de minimis a favore di una singola impresa) elargibile senza incorrere nelle sanzioni comunitarie previste. Tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico. La regola de minimis non si applica ai settori disciplinari dal trattato CECA (settore trasporti, costruzione navale, agricoltura, pesca, industria carboniera e siderurgica). Art.87 - 88 trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese - Regolamento CE n° 994/98 del 07105/98 GU L. 142 del 14/05/98.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DOCUP
E' un documento unico approvato dalla Commissione che riunisce gli elementi contenuti in un Quadro Comunitario di Sostegno ed in un Programma Operativo comprensivo sia del Piano di Sviluppo che della domanda di contributo definita dallo stato membro. Si differenzia dal Programma Operativo perché in un solo documento sono state previste le caratteristiche del Quadro Comunitario di Sostegno. (Nelle Marche DOCUP ob.2 e POR ob.3 2000-2006)
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - EDA
Insieme di interventi diretti ad adulti in considerazione della necessità di una educazione permanente e dell'apprendimento durante tutto il corso della vita (life long leaming). Finalità ed obiettivi dell'educazione degli adulti sono stati definiti a livello europeo nella Conferenza internazionale di Amburgo (luglio1997) e indicati come impegno dei paesi membri, riconoscendo all'adulto il diritto di poter conseguire le conoscenze di base e le abilità necessarie per collocarsi nella vita sociale e produttiva. In sede nazionale i principali strumenti legislativi per l'avvio di un sistema di educazione degli adulti riguardano l'Ordinanza del Ministero della PI n.455/97, con cui vengono istituiti i Centri Territoriali Permanenti (v), il "Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione" tra Governo e parti sociali del dicembre'98(aI1.3-p6) - ed infine l'accordo del 2 marzo 2000 della Conferenza Unificata (v) sulla "riorganizzazione ed il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti" e la direttiva del 10 febbraio 2001 contenente le linee guida per la sua attuazione. Le iniziative, collocabili nell'ambito della "formazione integrata" mirano a consentire percorsi formativi personalizzati e presuppongono una certificazione integrata ed il riconoscimento di crediti, spendibili nei percorsi di studio e nel mondo del lavoro. In proposito nelle Marche è attivo il progetto sperimentale FARE (Formazione Adulti nelle Regionì- v.) affidato dal Ministero della Pubblica Istruzione all' IRRSAE (v) Marche.
ENTI BILATERALI
Sono organismi a livello nazionale (Ente bilaterale nazionale) e regionale (Enti bilaterali regionali) istituiti con il fine di offrire un contributo attivo di proposta e di progetto nell'ambito di un processo di comunicazione tra il sistema impresa e quello dell'istruzione e della formazione professionale. Alcuni hanno anche compiti di garantire criteri di mutualità rispetto ad alcuni istituti contrattuali (maternità, malattia, ecc.) La costituzione degli enti bilaterali è conseguenza dell'accordo interconfederale 13 maggio 1993 in materia di formazione professionale, contratti di formazione lavoro, mercato del lavoro e mobilità. Nella Regione Marche attualmente operano cinque Enti bilaterali che coinvolgono, oltre le organizzazioni sindacali, le associazioni rispettivamente dell'industria (OBM), dell'artigianato (EBAM), delle cooperative (COOP-FORM), del commercio (EBC), della piccola industria (ERFAM).
FONDI STRUTTURALI
I fondi strutturali sono strumenti di tipo finanziario utilizzati dalla Unione Europea per il raggiungimento degli obiettivi di coesione economica e sociale tra gli stati membri. La loro determinazione si basa principalmente sulla strategia della Commissione per lo sviluppo dell'Unione, presentata nel documento Aqenda 2000 del luglio 1997 e sulla strategia europea per l'occupazione definita dal trattato di Amsterdam. Tramite i fondi strutturali infatti la Comunità Europea "contribuisce a promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, lo sviluppo dell'occupazione e delle risorse umane, la tutela ed il miglioramento dell'ambiente e l'eliminazione delle ineguaglianze, nonché la promozione della parità tra uomini e donne" (Regolamento CE n. 1260/1999 art1 e seg.)
I fondi strutturali per il periodo 2000- 2006, sono:
F.E.S.R. FONDO EUROPEO DI SVilUPPO REGIONALE
E' il fondo strutturale che ha lo scopo di promuovere la coesione economica e sociale tra le regioni della Unione Europea attraverso la riduzione dei principali squilibri regionali e la partecipazione allo sviluppo ed alla riconversione delle regioni. A tale titolo concorre altresì alla promozione di uno sviluppo sostenibile ed alla creazione di posti di lavoro durevoli (Regolamento CE n.1261/1999)
F.S.E. FONDO SOCIALE EUROPEO
Ha lo scopo di promuovere una serie di misure atte a prevenire e combattere la disoccupazione, a sviluppare le risorse umane e l'integrazione sociale nel mercato del lavoro. In particolare contribuisce alle azioni intraprese nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e degli orientamenti annuali sull'occupazione
(Regolamento CE n.1262/1999 e regolamento CE n 1784/1999) Sviluppare le conoscenze e le competenze/
professionali de!fe risorse umane, agevolare !'inserimento ed il reinserimento nel mondo del lavoro o l'adeguamento professionale, attraverso .attività di formazione ed aiuti all'occupazione di giovani, adulti e svantaggiati.
F.E.A.O.G. FONDO EUROPEO AGRiCOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA
E' il fondo strutturale che contribuisce al cofinanziamento dei regimi di aiuti nazionali all'agricoltura ed allo sviluppo sostenibile delle zone rurali comunitarie.ln particolare il sostegno allo sviluppo rurale, legato alle attività agricole ed alla loro riconversione, può riguardare la riorganizzazione ed il miglioramento delle strutture agricole e di silvicoltura, il riorientamento del potenziale di produzione agricola, l'introduzione di nuove tecnologie e il miglioramento della qualità dei prodotti nonché la diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività complementari o alternative per i lavoratori agricoli Lo sviluppo delle zone rurali riguarda inoltre la conservazione delle risorse naturali, il rispetto delle esigenze ambientali, il consolidamento di un tessuto sociale vitale, con la creazione di nuovi posti di lavoro, il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita e la promozione di pari opportunità (Regolamento CE n 1257/1999)
S.F.O.P. STRUMENTO FINANZIARIO DI OR!ENTAMENTO DELLA PESCA
E' il fondo strutturale che contribuisce all'equilibrio tra risorse e il loro sfruttamento, incentiva la competitività delle strutture e lo sviluppo aziendale del settore. Tende a migliorare e valorizzare i prodotti della pesca e dell'acquacoltura nonché il rilancio delle zone dipendenti da tali settori. (Regolamento CE n.1263/1999)
I fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ed altri strumenti finanziari contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, al conseguimento dei 3 obiettivi (v) previsti dalla nuova programmazione 2000-2006. (in parentesi vengono indicati i fondi strutturali che contribuiscono alfa loro realizzazione)
OB!ETTIVO 1 - promuovere !o sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo (FERS, FSE, FEAOG sezione "orientamento" e SFOP)
OBIETTIVO 2- favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali FESR, FSE e il FEAOG sezione "garanzia" .
OBIETTIVO 3 - favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione ed occupazione. FSE.
Il Fondo Sociale Europeo interviene in tutti e tre gli obiettivi e sostiene interamente l'Ob. 3
FORMAZIONE CONTINUA
Attività rivolta prevalentemente ad adulti e finalizzata al consolidamento delle conoscenze già in possesso o all'acquisizione di nuove competenze nel corso dell'intera vita attiva in relazione ai mutamenti dei contenuti del lavoro. Introdotta nell'ordinamento italiano con la Legge 236 del 1993, e regolata da successive circolari applicative, da leggi (L.196/97) ed atti di programmazione esecutiva, la FC è sempre più al centro dell'attuale riforma e connessa ad un approccio al sistema dei crediti formativi . Gli interventi possono essere realizzati attraverso progetti aziendali, pluriaziendali ed individuali. Una quota specifica delle risorse disponibili per la FC (fino ad un massimo del 25%) sono state riservate da numerose Regioni, compresa la Regione Marche, per la sperimentazione di azioni di formazione continua individuale, sia come progetto condiviso dall'impresa in cui il soggetto lavora sia come progetto autonomo.Anche la L.53/2000, art.6, riconosce ai lavoratori occupati e non occupati, il "diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali" mettendo a disposizione delle Regioni risorse anche per progetti individuali di formazione. La FC è quindi uno dei maggiori strumenti che consentono il diritto individuale e collettivo di accesso alle competenze e quindi del mantenimento delle condizioni di occupabilità rispetto alla flessibilizzazione strutturale del mercato del lavoro. La costituzione dei Fondi interprofessionali per la formazione continua attivata con l'art.118 della L388/2000, legge finanziaria per il 2001, delinea un nuovo sistema della FC che sostituirà progressivamente gli interventi della L236/93ed in cui verrà rafforzato l'impianto costruito sulla programmazione regionale cofinanziato dal FSE.
INCENTIVI ALL'IMPIEGO
Sono aiuti pubblici, prevalentemente di tipo finanziario, finalizzati ad incentivare le imprese ad assumere disoccupati (incentivi alle assunzioni) o ad incentivare la creazione di attività di lavoro autonomo (incentivi all'autoimpiego). Nel primo caso si tratta generalmente di norme nazionali e regionali che consentono un notevole abbattimento del costo di lavoro attraverso il riconoscimento di sgravi contributivi ed incentivi economici. Nel secondo caso ci si riferisce a sostegni di carattere finanziario e a servizi di assistenza tecnica previsti da normative nazionali e regionali che facilitano l'avvio di esperienze di lavoro autonomo, sia nella forma individuale che societaria. Il riordino degli incentivi all'occupazione contribuirà a modificare il rapporto tra pubblica amministrazione e mercato privato del lavoro in direzione della crescita dell'esternalizzazione di funzioni e di servizi. Il recente Decreto Legislativo n.185/2000 riguarda gli incentivi all'autoimprenditorialità rivolte a fasce giovanili nelle aree svantaggiate (Ob.1 e 2), in particolare per le persone prive di occupazione, sono previsti incentivi alla creazione di lavoro autonomo, alle microimprese e all'autoimpiego in franchising.
INIZIATIVE COMUNITARIE
Iniziative della Comunità Europea che hanno l'obiettivo di stimolare gli stati membri, regioni parti economiche e sociali a collaborare all'attuazione di misure di interesse comune. La programmazione 20002006 prevede 4 iniziative comunitarie (in quella passata erano 13, tra le quali Adapt, Occupazione con Horizon, Youthstart, Now) che riguardano i seguenti settori:
INTERREG - cooperazione trasfrontaliera, trasnazionale interregionale, volta ad incentivare uno sviluppo armonico, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario, soprattutto nella prospettiva dell'allargamento, rivolta agli Stati membri che hanno frontiere estese con i Paesi candidati.
URBAN - rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile.
LEADER+ - sviluppo locale in ambiente rurale.
EQUAL - cooperazione trasnazionale per la promozione di nuove pratiche di lotta alla discriminazione ed alle diseguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro; viene tenuto conto dell'inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo
INTERVENTI
Il termine, riferito ai fondi strutturali nella nuova programmazione, indica le seguenti forme di intervento
i programmi operativi (PO) o il documento unico di programmazione (Docup)
i programmi di iniziativa comunitaria (PIC)
il sostegno alle misure di assistenza tecnica e alle azioni innovative
(da Regolamento CE n.1260/99; art.9)
ISFOL - Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale
Ente pubblico di ricerca scientifica costituito nel 1973, opera come struttura tecnica del Ministero del Lavoro, in collaborazione con enti ed organismi nazionali ed internazionali. Conduce attività di ricerca, studio e progettazione sui temi della formazione e del lavoro e quindi sui processi di trasformazione del sistema risorse anche per progetti individuali di formazione. La FC è quindi uno dei maggiori strumenti che consentono il diritto individuale e collettivo di accesso alle competenze e quindi del mantenimento delle condizioni di occupabilità rispetto alla flessibilizzazione strutturale del mercato del lavoro. La costituzione dei Fondi interprofessionali per la formazione continua attivata con l'art.118 della L.388/2000, legge finanziaria per il 2001, delinea un nuovo sistema della FC che sostituirà progressivamente gli interventi della L.236/93ed in cui verrà rafforzato l'impianto costruito sulla programmazione regionale cofinanziato dal FSE.
JOB CREATION
Termine inglese il cui significato letterale è creazione del lavoro. Nel contesto formativo il termine è utilizzato per indicare attività corsuali, rivolte a disoccupati ed inoccupati, finalizzate a formare soggetti da inserire/nel mondo del lavoro autonomo.
JOB ON CALL
Termine inglese per indicare il contratto di lavoro intermittente, ovvero il contratto mediante il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che potrà utilizzare le prestazioni lavorative quando lo riterrà necessario. Il datore di lavoro nel richiedere le prestazioni lavorative dovrà rispettare il preavviso formalizzato nel contratto di lavoro individuale, in ogni caso non inferiore ad un giorno.E’ possibile utilizzare il contratto di lavoro intermittente con i seguenti lavoratori:
Persone con meno di 25 anni che si trovano in stato di disoccupazione;
Lavoratori con più di 45 anni che siano stati espulsi dal ciclo produttivo e siano iscritti alla scheda anagrafica del collocamento e alle liste di mobilità.
Esistono due tipologie di lavoro intermittente:
Lavoro subordinato intermittente con garanzia di disponibilità, che comporta per il lavoratore il diritto alla relativa indennità per tutto il periodo di reperibilità in attesa della chiamata;
Lavoro subordinato intermittente senza garanzia di disponibilità e senza indennità di reperibilità.
JOB SHARING
Termine inglese per indicare il contratto di lavoro ripartito, ovvero un contratto di lavoro subordinato mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica ed identica obbligazione lavorativa.
I due lavoratori coobbligati possono determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra loro, nonché modificare la collocazione temporale dell’orario di lavoro.
E’ tuttavia vietata la sostituzione da parte di soggetti terzi, a meno che non vi sia il consenso del datore di lavoro.
Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comporta l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.
LAVORO ACCESSORIO
Riguarda prestazioni lavorative che hanno carattere occasionale e possono essere poste in essere dai seguenti soggetti:
- Disoccupati da oltre dodici mesi;
- Casalinghe, studenti e pensionati;
- Disabili e soggetti in comunità di recupero;
- Lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.
L’applicazione della norma riguarda le prestazioni rese nell’ambito:
a) Dei piccoli lavori domestici;
b) Dell’insegnamento privato supplementare;
c) Dei piccoli lavori di giardinaggio;
d) Realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) Collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento dei lavori di emergenza;
La prestazione può essere posta in essere per un massimo di 30 giorni nel corso dell’anno solare ed il compenso per la medesima non può superare i 3.000 Euro.
LAVORI ATIPICI
Espressione che si riferisce ad una gamma di rapporti di lavoro non disciplinati dal Codice Civile, bensì dalla volontà delle parti, e che implicano prestazioni lavorative non riconducibili né alla tipologia del lavoro subordinato né a quella del lavoro autonomo. In costante e continua crescita e sempre più al centro di dibattiti e di ricerche, i lavori atipici , detti anche parasubordinati, sono attualmente oggetto di un disegno di legge che possa regolamentari i ed identificarli con maggiore precisione I più conosciuti riguardano i contratti di lavoro a progetto (ex CO.CO.CO.), di collaborazione occasionale, di affiliazione commerciale o franchising, di lavoro a distanza o telelavoro, il contratto d'opera, il contratto di associazione in partecipazione.
LAVORO A PROGETTO
Il nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa è riconducibile ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro purché vi sia il carattere personale della prestazione e la mancanza del vincolo di subordinazione, ovvero vi sia gestione autonoma del lavoro da parte del collaboratore.
Al collaboratore è consentito prestare la propria opera per più committenti purché non in concorrenza tra loro.
Sono escluse le prestazioni occasionali. Trattasi di prestazione occasionale un rapporto di lavoro di durata non superiore ai 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e che comporta un compenso percepito nell’anno di non più di 5 mila euro.
Sono escluse anche le prestazioni riferite alle professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione agli Albi professionali.
LAVORO INTERINALE
Si tratta di un nuovo istituto per il nostro ordinamento, introdotto dalla L 196 del 97: è un rapporto di lavoro temporaneo ("contratto di lavoro in affitto") che prevede la presenza di tre soggetti: il lavoratore, l'agenzia di lavoro temporaneo e l'impresa. Attraverso tale tipologia contrattuale l'impresa di lavoro interinale o "società fornitrice di lavoro temporaneo", può assumere alle proprie dipendenze, provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti, un lavoratore ("prestatore di lavoro temporaneo") con un contratto per il tempo specifico della missione presso un'azienda terza o l'impresa "utilizzatrice". Quest'ultima si avvale della prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. L'utilizzo è previsto per tutte le qualifiche ed è vietato alle aziende in cui ci siano stati licenziamenti o sia in atto la Cassa Inteqrazione Guadaqni E' previsto anche un contratto con diritto di esclusiva, nel qual caso il lavoratore è garantito da un trattamento minimo per i periodi di disponibilità Le società di lavoro interinale acceditate sono iscritte in un apposito albo riconosciuto dal Ministero del lavoro ed è consultabile sul sito Internet http//www.minlavoro.it
LSU - Lavori Socialmente Utili
Sono servizi di pubblica utilità, finalizzati a soddisfare bisogni e diritti di interesse comune, tramite l'impiego di determinate categorie di lavoratori. Gli ambiti di intervento dei LSU sono molteplici, in particolare possono beneficiare i settori dei beni culturali ed ambientali, dei servizi alla persona, della protezione civile e del turismo (L.608/96 - L.R. 31/97). Attualmente si è deciso di procedere allo "svuotamento del bacino" dei lavoratori socialmente utili: un recente provvedimento riordina l'intera materia con l'obiettivo di individuare le migliori soluzioni per un ricollocamento occupazionale stabile dei lavoratori coinvolti, almeno per 12 mesi, nel periodo gennaio 98-dicembre 99. " Un apposito Comitato interministeriale provvede al coordinamento ed alla integrazione degli interventi dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali (Decreto Legislativo n.81 del 28 febbraio 2000 e direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del12 aprile
MASTER PLAN
Per esteso" Master Plan 2000-2002 per un'offerta integrata di istruzione, formazione, ricerca e trasferimento tecnologico": è il piano pluriennale nazionale in cui vengono delineati attività, tempi, risorse necessari a realizzare gli obiettivi di riforma e modernizzazione del sistema dell'istruzione, della formazione professionale, della ricerca. Strumento di pianificazione e di controllo, reso necessario dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione e dal Documento di Programmazione Economico e Finanziario 2000-2002, comprende 5 macro obiettivi (integrazione, inclusione, infrastrutturazione, qualificazione dei sistemi, ricerca e trasferimento tecnologico) articolati in sessanta azioni. Ad esempio, per l'obiettivo inclusione, si prevedono azioni riguardanti progetti di riduzione del tasso di abbandono scolastico ed azioni di diritto allo studio, non solo a studenti universitari ma anche a giovani studenti ed adulti in condizioni svantaggiate.
MERCATO DEL LAVORO
E' costituito dall'insieme dei meccanismi economici e a volte sociali, che riguardano il modo in cui la domanda (per lo più da parte dei datori di lavoro) e l'offerta di lavoro (da parte di chi è in condizioni di lavorare e lo esplicita) si incontrano.
MISURA
Articolazione di un asse che indica la tipologia di azioni ammissibili. E' quindi lo "strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo pluriennale e che consente il finanziamento delle operazioni'" . Ogni regime di aiuto e ogni concessione di aiuti da parte di organismi designati dagli Stati membri, oppure qualsiasi categoria dei suddetti aiuti o una loro combinazione, che abbia la stessa finalità, sono definiti come misura. (da Regolamento CE n.1260/99; art.9)
MOBILITA'
Nel contesto del mercato del lavoro indica la trasferibilità del lavoratore da un posto di lavoro ad un altro (mobilità lavorativa) o nello stesso ambito lavorativo da una posizione all'altra all'interno di un percorso di carriera (mobilità professionale). Per gli inoccupati ci si riferisce alla disponibilità personale ad accettare opportunità di lavoro provenienti da altre regioni: recenti normative incentivano tali scelte, soprattutto da parte dei giovani, prevedono diversi aiuti anche di carattere economico. Per mobilità si intende anche la condizione in cui si possono trovare dei lavoratori con il verificarsi di un licenziamento da un precedente rapporto di lavoro. In tale contesto si parla di Indennità di mobilità quale istituto che garantisce la retribuzione del lavoratore che possiede una anzianità aziendale di almeno 12 mesi e che sia stato licenziato a causa di esubero di personale rispetto alle reali necessità aziendali nonostante l'utilizzazione di un periodo di Cassa Integrazione. La Lista di mobilità è il documento per mezzo del quale il lavoratore diviene disponibile al reimpiego in un'altra occupazione anche attraverso un processo di riqualificazione professionale o all'avviamento a lavori socialmente utili
MONITORAGGIO
Attività di controllo sull'andamento di un fenomeno attraverso l'utilizzo di specifici indicatori.
Nell'ambito della Formazione si riferisce all'acquisizione e organizzazione di dati relativi ad indicatori che misurano il livello di realizzazione di tipo fisico e di impatto delle attività formative quali il numero degli allievi, n° ore ecc. per il monitoraggio fisico, nonché di dati relativi ad indicatori che misurano il livello di avanzamento finanziario di una azione formativa per il monitoraggio finanziario.
Il monitoraggio sia fisico che finanziario permette di valutare gli aspetti qualitativi degli interventi formativi .
NUOVI BACINI PER L'IMPIEGO
Ambiti professionali nei quali è possibile creare nuove opportunità occupazionali. La terminologia è stata utilizzata nel Libro Bianco "Crescita, competitività, occupazione" del 1993. I bacini individuati nella Comunicazione al Consiglio ed al Parlamento europeo (95/C 265/03) sono suddivisi in quattro aree di intervento: servizi della vita quotidiana ( servizi a domicilio, custodia dei bambini, nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, aiuto ai giovani in difficoltà) servizi per migliorare la qualità della vita ( miglioramento dell'alloggio, sicurezza, trasporti collettivi locali, rivalutazione degli spazi pubblici urbani, servizi commerciali di prossimità) servizi culturali e del tempo libero ( turismo, audiovisivo, valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo culturale locale) servizi ambientali ( gestione rifiuti, gestione acque, protezione e manutenzione degli spazi naturali, regolamentazione e controllo dell'inquinamento.
OBBLIGO FORMATIVO
Obbligo di frequenza ad attività formative fino al 18° anno di età, istituito con l'art.68 della L.144/99 e disciplinato dal regolamento attuativo con DPR n. 257 del 12 luglio 2000. Tale obbligo può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione, sia nell'ambito del sistema di istruzione scolastica, sia nell'ambito del sistema della formazione professionale di competenza regionale e nell'esercizio dell'apprendistato. Ai giovani con contratti di lavoro, diversi dall'apprendistato, va comunque assicurata la possibilità di frequenza delle attività formative nei sistemi della istruzione o della formazione professionale. Le istituzioni scolastiche possono progettare e realizzare percorsi formativi integrati, da realizzarsi in convenzione con agenzie di formazione professionale o con altri soggetti idonei, pubblici e privati: ciò comporta il raccordo tra sistemi formativi, anche per le certificazioni finali ed intermedie e la regolamentazione delle modalità per il passaggio da un sistema all'altro. Per la piena attuazione dell'obbligo di frequenza delle attività, le istituzioni scolastiche, i servizi per l'impiego e gli enti locali competenti (Regione, Province) dovranno concordare modalità di reciproca collaborazione per affrontare nuovi compiti, quali l'istituzione e la tenuta di una anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico, anche per concertare attività di informazione ed orientamento rivolte agli alunni che compiranno 15 anni. La Regione Marche ha approvato il "Documento di indirizzo alla programmazione degli interventi per l'assolvimento dell'obbligo formativo" (con DGR 1798 del 6 settembre 2000) ed avviato il "Progetto Tutoring Obbligo formativo"(con DGR 2818 del 28/12/2000). Il progetto prevede azioni di tutoraggio ed orientamento destinati ai giovani marchigiani soggetti all'obbligo formativo (attualmente stimati in 416 unita, secondo dati ufficiali del Ministero del Lavoro), per facilitare il loro accesso ai servizi erogati dai Centri per l'impiego e la costruzione di percorsi personalizzati di formazione.
OBIETTIVI COMUNITARI
Sono finalità individuate dall'Unione Europea.
In base alla nuova programmazione 2000-2006, (Regolamento CE n.1260/1999) I fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ed altri strumenti finanziari contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata;Il conseguimento dei seguenti obiettivi prioritari, ridotti a 3 rispetto ai 6 della precedente programmazione
OBIETTIVO 1 - promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo Fornirà aiuto alle regioni il cui livello di sviluppo, in termini di PIL risulti inferiore al 75% della media comunitaria. Per l'Italia le regioni sono Campania, Calabria,Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. E' previsto un regime transitorio di sostegno per le regioni che erano comprese nel territorio dell'Ob.1 della precedente programmazione ma che ora hanno superato il limite del 75% del PIL comunitario: in tale situazione in Italia si trova il Molise. le regioni del nuovo Ob.1 usufruiscono dell'aiuto di tutti e quattro i fondi strutturali (FERS, FSE, FEAOG sezione "orientamento" e SFOP) e ad esse sono destinati circa i due terzi del finanziamento totale
OBIETTIVO 2- favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali Interessa le regioni più fortemente soggette a riconversione economica e sociale; comprende le aree degli ex obiettivi 2 e 5b estese alle aree urbane e rurali che presentano difficoltà strutturali. Per ogni Stato membro è stato stabilito un massimale di popolazione per le zone ammissibili rispetto all'intera popolazione nazionale: per l'Italia è del 13%. Anche in questo caso è previsto un sostegno transitorio per i territori degli ex obiettivi 2 e 5b che non vengono compresi nel nuovo Ob.2 Gli aiuti vengono finanziati da tre fondi: FESR, FSE e il FEAOG sezione "garanzia" .
OBIETTIVO 3 - favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione ed occupazione. E' un obiettivo trasversale, riguardante tutto il territorio dell'Unione, ad esclusione delle zone comprese neII'Ob.i, incentrato principalmente sull'adeguamento e l'ammodernamento delle strategie nazionali e comunitarie in materia di occupazione e formazione, in coerenza con i dettami del Tratatto di Amsterdam e della nuova strategia europea per l'occupazione. E' lunico obiettivo finanziato interamente dal FSE. Il Fondo Sociale Europeo completa e sostiene le attività degli Stati membri volte a sviluppare il mercato del lavoro nei settori indicati come prioritari dai Piani Nazionali di Azione per l'occupazione
Rispetto alla precedente programmazione, che prevedeva 6 obiettivi prioritari( 1, 2, 3, 5a, 5b) quelli attuali sono solo 3 dei quali i primi due sono basati sulle regioni, mentre il terzo è di tipo orizzontale ed è incentrato essenzialmente sulle risorse umane.
OFFERTA FORMATIVA
Insieme di opportunità formative disponibile in termini di prodotti/servizi per la formazione, predisposti e/o erogati da soggetti accreditati, in risposta o in previsione di domanda di formazione da parte di una differenziata gamma di utenza. Nel campo della formazione professionale l'offerta formativa nelle Marche viene predisposta, autorizzata e/o cofinanziata con risorse FSE, dalle singole Province, quali Enti delegati alla FP (LR 16/90 e LR 2/96), attraverso l'approvazione di piani annuali, sulla base di una programmazione regionale (POR, Piano triennale). Per alcuni interventi di particolare rilevanza, quali i corsi IFTS , viene mantenuta la titolarità regionale.
PARI OPPORTUNITA'
Principio di uguaglianza di opportunità fra uomini e donne attuato attraverso iniziative che che hanno lo scopo di eliminare disparità tra l'uomo e la donna. Nello specifico sono configurabili come "azioni positive" che permettono di individuare ed eliminare tutte le discriminazioni nell'ambito del lavoro e pertanto sono azioni e misure prevalentemente cofinanziate anche con fondi strutturali. Costituisce un principio da tempo proclamato dalla Comunità europea ed ancor più evidenziato in uno dei pilastri fondamentali individuati con il Processo di Lussemburgo . Nella legislazione italiana tale principio viene reso operativo tramite la Legge 125 del 1991 che prevede, tra l'altro, anche la figura della consigliera o del consigliere di pari opportunità. Tale figura, che opera da tempo a livello nazionale, regionale e provinciale con particolare riguardo alla promozione dell'occupazione femminile, viene rafforzata, sia nelle funzioni che nella disponibilità di maggiori mezzi e risorse, da un recente provvedimento approvato dal Governo in attuazione dell'art. 47 della L.144/99 (Decreto Leg.vo n° 196/2000). Nelle Marche il Comitato pari opportunità è un organismo collegiale consultivo istituito nella Regione Marche ai sensi dell'art.28 L.R 29/90 ed in conformità della L.125/91.Le competenze del Comitato sono definite dall' art.2 del Regolamento Regionale 39/94
PARTI SOCIALI
Insieme di associazioni rappresentative del mondo delle imprese e delle organizzazioni dei lavoratori coinvolte, da parte delle istituzioni pubbliche nei processi di consultazione, negoziazione concertazione su determinate materie
PART TIME
Il contratto a tempo parziale può essere di tre tipologie:
Orizzontale: il lavoratore lavora tutti i giorni della settimana ad un orario ridotto;
Verticale: il lavoratore lavora a tempo pieno solo alcuni giorni della settimana, oppure alcune settimane, oppure alcuni mesi dell’anno;
Misto: quando viene utilizzata la forma orizzontale e verticale insieme.
PATTO TERRITORIALE
E' l'accordo connesso con l'attuazione di un programma di interventi per lo sviluppo di un territorio concordata tra le istituzioni e le parti sociali; l'attuazione è caratterizzata da specifici obiettivi di sviluppo locale che si può manifestare in un complesso di interventi di tipo produttivo, promozionale e infrastrutturale. E' lo strumento principale della programmazione negoziata poiché comprende un gran numero di soggetti potenzialmente coinvolgibili: enti locali, soggetti pubblici che operano a livello locale, rappresentanze di imprenditori e di lavoratori, soggetti privati. L'iniziativa promossa deve essere comunicata alla Regione interessata.
PIANI PER L'INSERIMENTO PROFESSIONALE - PIP
Misura introdotta dalla legge 451/94,art 15, per favorire l'inserimento professionale di giovani disoccupati, agevolando l'inizio di un'esperienza lavorativa all'interno di una azienda o di uno studio professionale. Non si configura come un rapporto di lavoro subordinato ed interessa giovani disoccupati, di età compresa tra i 19 e 32 anni (fino a 35 per disoccupati di lunga durata), in possesso almeno di qualifica, residenti nei comuni che presentano un rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro (D,M. 23/12/97), I progetti esecutivi sono presentati per conto delle aziende e studi professionali tramite loro associazioni, collegi o ordini professionali ed approvati dalle Commissioni Provinciali del Lavoro. AI termine del progetto i giovani possono essere inseriti in azienda anche con un contratto di formazione lavoro cessato. Potrebbe essere prorogato con un atto del parlamento.
L'istituto con la data del 30/6/2001 è cessato. Potrebbe essere prorogato con un atto del Parlamento.
PIANO TRIENNALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Con tale espressione si indica il programma che fissa in un triennio le strategie regionali nell'ambito della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro, che ne determina gli obiettivi, le risorse finanziarie e i criteri di ripartizione, nonché le priorità formative e di sistema da realizzarsi. Nelle Marche, Il precedente Piano Triennale per la Formazione Professionale (1997/99), predisposto dalla Giunta regionale e approvato con deliberazione di Consiglio, aveva anticipato la realizzazione di un sistema integrato della formazione professionale con le politich_ attive del lavoro. Attualmente nella Regione Marche il Piano triennale 2000-2002, si riferisce direttamente agli interventi delle politiche attive del lavoro (in base alle disposizioni dell'art3 della LR 38/98 ) e contiene un ampio allegato statistico (aI1.8) e l'individuazione degli standard dei servizi per l'impiego (alI. C). Il Piano, prima di essere approvato dal Consiglio regionale 1'8 febbraio 2000, é stato sottoposto al vaglio oltre che dalla Commissione consiliare permanente competente in materia (art.22 dello statuto regionale), anche della Commissione Regionale del Lavoro (v) e della Conferenza interistituzionale di coordinamento regionale (v.) in base agli art. 5 e 7 della LR 38/98.
PICCOLE MEDIE IMPRESE - PMI
Sono imprese aventi meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro ed in possesso del requisito di indipendenza (25% o più del capitale non può essere detenuto da una sola impresa o da più imprese non conformi ai dettami della PMI). Dovendo distinguere più precisamente, è definita piccola impresa quella con meno di 50 dipendenti (10 per le micro imprese), con un fatturato annuo non superiore a 10 (5 per le micro imprese) milioni di Euro o con un bilancio annuo non superiore a 10 (5 per le micro imprese) milioni di Euro e in possesso del requisito di indipendenza.
PRESTITO D'ONORE
Iniziativa per la promozione del lavoro autonomo introdotta dalla Legge n.608/96 che prevede all'art. 9 delle misure straordinarie in proposito quali agevolazioni finanziarie per l'investimento d'avvio dell'iniziativa imprenditoriale e per la sua gestione, nonché servizi gratuiti di assistenza e consulenza (tutoraggio) nella fase di avvio. Tali benefici sono destinati a disoccupati ed inoccupati che, in qualità di neoimprenditori, abbiano presentato una idea-progetto, la quale, dopo un iter di valutazione/selezione e di un periodo di formazione (9 settimane) siano risultate idonee. L'iniziativa, inizialmente diretta alle regioni del mezzogiorno (ex ob.1 fondi strutturali) è stata estesa anche alle zone svantaggiate delle Marche con successivi provvedimenti nazionali ed europei. La società "Sviluppo Italia", nella quale è confluita la società IG (Imprenditorialità Giovanile) SpA, ne cura l'attuazione affiancata, nella Regione Marche, daII'ARMAL.
PROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE MARCHE Ob3 FSE 2000-2006
Il Programma operativo per gli interventi dell'Ob.3 del FSE, per gli anni 2000-2006, predisposto dalla Regione Marche, è stato approvato con Decisione C(2000) 2077 della Commissione Europea del 21 settembre 2000 e con DGR n.2387 del 14 novembre 2000.
Gli interventi previsti sono finalizzati alla prevenzione della disoccupazione, al miglioramento dell'accesso al mercato del lavoro e delle politiche attive del lavoro, alla concreta integrazione tra i sistemi istruzione, formazione lavoro, alla promozione delle pari opportunità.
La strategia regionale si innesta dunque nello scenario comunitario e nazionale, condividendo l'obiettivo generale del FSE, le politiche di intervento della strategia europea per l'occupazione e gli obiettivi globali individuati nel Piano nazionale per l'Ob.3.
La programmazione nel PO regionale, coerentemente con la struttura delineata dal Quadro Comunitario di Sostegno dell'Ob.3, è articolata in assi, obiettivi specifici e misure, tuttavia le priorità di intervento sono basate sulle specificità del contesto regionale delle Marche, sulle strategie di sviluppo individuate e sui risultati ottenuti nel precedente periodo di programmazione e vengono rese esplicite anche dalla ripartizione delle risorse finanziarie per assi.
Il PO della Regione Marche prevede nell'arco di 7 anni, risorse finanziarie comunitarie (FS E), statali e regionali, per complessivi 540 miliardi di Lire, 285 milioni di Euro.
Nel POR, le azioni attivabili nell'ambito dei vari assi vengono presentate in base alla distinzione delle tre tipologie di attività ammissibili al cofinanziamento indicate dal regolamento FSE (n.1262/99, art.3) e che riguardano gli aiuti alle persone, l'assistenza a strutture e sistemi e le misure di accompagnamento.
L'articolazione degli interventi in assi e la loro specificazione a livello di misure, risulta utile per permetterne la loro attuazione nel successivo complemento di programmazione
PROGRAMMA OIPERATIVO – P.O.
E' il documento esecutivo per l'attuazione di una programmazione in cui sono specificate le proposte di intervento nonché le modalità di attuazione conformi a quanto indicato nel Quadro Comunitario di Sostegno - QCS. Il documento, approvato dalla Commissione, è composto da un insieme di assi prioritari, articolati in misure pluriennali. Le risorse utilizzate per lo sua realizzazione possono derivare da uno o più Fondi (in questo caso si parla di Programma Operativo Integrato) o da uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti o dalla BEI (Banca Europea per gli Investimenti)
Il P.O. è definito regionale – (POR) nel caso in cui interessa una regione o parte di essa; è viceversa definito multiregionale (POM) quando interessa più regioni o tutte le aree considerate ammissibili da ciascun Obiettivo. Nella Regione Marche il Programma Operativo Regionale ob. 3 del FSE 2000-2006, dopo una fase di negoziazione con lo Commissione Europea, è stato approvato definitivamente nel novembre 2000.
QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO – Q.C.S.
E' il documento di programmazione formulato sulla base dei piani di sviluppo nazionali e/o regionali che individua l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro.
Il Q.C.S. contiene la strategia e le priorità d'azione dei Fondi e dello Stato membro, i relativi obiettivi specifici, la partecipazione dei fondi e le altre risorse finanziarie; inoltre sono previste le azioni prioritarie, i mezzi finanziari e le forme di intervento. Il QCS è adottato con decisione formale dalla Commissione Europea d'intesa con lo Stato membro e le regioni interessate (partenership) Il QCS è articolato in assi prioritari ed è attuato tramite uno o più programmi operativi ( Regolamento CE 1260/99 art,9 e art 17)
QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'OBIETTIVO 3
“Documento che descrive il contesto degli interventi a favore dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane in tutto il territorio di ciascuno Stato membro e che individua le relazioni con le priorità contenute nel Piano Nazionale d'azione per l'occupazione" (da Regolamento CE n,1260/99; art,9)
RENDICONTAZIONE
E' l'attività con la quale l'organismo attuatore dell'intervento formativo, chiede il riconoscimento delle spese sostenute nell'ambito delle iniziative finanziate attraverso i PO e/o DOCUP
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO - SIL
Sistema informativo previsto dal progetto del Ministero del Lavoro nell'ambito della riforma dei servizi per l'impiego (D.Lgs. 469/97) in raccordo con le Regioni ed in integrazione con il sistema informativo regionale. Nella Regione Marche i nodi fondamentali del sistema sono individuati nei Centri per l'impiego, le Province, l'ARMAL, il sistema informativo regionale, le agenzie private di intermediazione. L'ARMAL collabora al funzionamento del SIL per la costituzione della rete, per la definizione quali-quantitativa dei dati e dei loro flussi e delle informazioni tra i nodi del sistema.
STAGE
Tirocinio di norma previsto nell'iter formativo di una attività corsuale che si svolge generalmente all'interno di una impresa. Può avere finalità di carattere conoscitivo, di affiancamento, di inserimento o di presocializzazione lavorativa. La normativa vigente (legge 196/97, art.18 e regolamento attuativo emanato con Decreto ministeriale n.142/98) ha ricondotto ad unità diverse modalità di stage e tirocini sotto la dizione di Tirocini formativi e di orientamento, Il Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione prevede la necessità di estendere tirocini formativi in tutti i percorsi di istruzione e formazione, come strumenti indispensabili di raccordo tra formazione e lavoro.
TASSO DI ATTIVITA'
Si calcola come rapporto tra la forza lavoro e la popolazione residente di 15 anni ed oltre. Può costituire un indicatore del l' offerta di lavoro.
TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
Attività pratica, con valenza formativa, svolta in azienda, sotto la guida di persone esperte e diretta a giovani che hanno assolto l'obbligo scolastic). Il tirocinio formativo e di orientamento rappresenta un momento determinante di alternanza tra studio e lavoro finalizzato ad offrire concrete occasioni di conoscenza diretta dell'attività di lavoro ed agevolare le scelte professionali dei giovani. Le più recenti disposizioni normative (L 196/97, art.18 ed il Regolamento attuativo emanato con DM n.142/98) hanno riordinato le diversificate modalità di tirocinio esistenti in passato in maniera unitaria. Vengono individuate sei sotto-tipologie di tirocinio, distinte per la durata massima in relazione alla tipologia di utenti: - 4 mesi per studenti della scuola secondaria, 6 mesi per disoccupati e inoccupati compresi gli iscritti nelle liste di mobilità, 12 mesi per soggetti svantaggiati e 24 mesi massimo per portatori di handicap, 6 mesi per studenti degli Istituti Professionali di Stato e dei corsi di Formazione professionale o di attività post-diploma o post-Iaurea, 12 mesi per studenti universitari. Per queste ultime due categorie il tirocinio può essere realizzato anche entro i 18 mesi dal completamento della formazione. Il progetto relativo ad un percorso di tirocinio è contenuto nella convenzione che viene stipulata tra aziende ospitanti, pubbliche o private e soggetti promotori. Quest'ultimi in base alla recente normativa possono essere istituzioni pubbliche e private con finalità di istruzione o formazione quali: Amministrazioni Provinciali, Università, Istituzioni scolastiche, Centri di Formazione Professionale, Comunità terapeutiche, cooperative sociali ed enti ausiliari iscritti negli albi regionali, ai servizi di inserimento lavorativo per i disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione.
L'esperienza di tirocinio prevede la presenza di un tutor designato dall'ente promotore (Tutor didattico organizzativo), nonché la presenza di un responsabile aziendale quale referente. Le attività svolte nel corso del tirocinio di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo e, se certificate, essere inserite nel curriculum dello studente o del lavoratore per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Nelle Marche agevolazioni per i tirocinanti e per le imprese ospitanti sono previsti dalla LR 31197 art 5.
TUTOR/TUTORE AZIENDALE
E' la persona incaricata di svolgere la funzione di assistenza didattica, ovvero di supportare il personale docente nella fasi di programmazione, organizzazione delle risorse, realizzazione e controllo del processo formativo ed è quindi deputato alla funzione di intermediazione tra docente e discente. La figura del tutor è esplicitamente introdotta dalla L.196/97 art. 16 comma 3. Nella nuova disciplina dell' apprendistato sono state definite e regolamentate le attribuzioni del tutore aziendale quale lavoratore qualificato designato dalle imprese o in alcuni casi il titolare dell'impresa stessa, con il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di formazione previsto dal contratto di assunzione. La sua attività consiste nel trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative oltre che di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro. Collabora con la struttura di formazione esterna ed esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista. (Decreto Ministero del Lavoro 28 febbraio 2000). La Regione Marche ha attivato progetti specifici che implicano una qualificata attività di tutoraggio nel campo del l' apprendistato (Progetto PROM.AP.) e dei soggetti in condizioni di obbligo formativo (Progetto Tutoring).
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